A partire da questa data, le disposizioni contenute nel “decreto bollette” (legge di conversione n. 21/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026) trasformano radicalmente il panorama del telemarketing energetico.
Non si tratta di un affinamento procedurale, ma di un netto divieto alle sollecitazioni commerciali finalizzate alla conclusione di contratti per telefono, a meno che non sia il consumatore stesso a richiedere il contatto.
La pratica del telemarketing aggressivo, spesso caratterizzata da chiamate moleste e pressioni psicologiche, perde così il suo strumento principale di conversione: la contrattualizzazione telefonica istantanea.
Novità SPID e CIE per i nuovi contratti
L’onere della prova in caso di controversia ricade ora interamente sul professionista, che dovrà dimostrare la validità del contatto. La norma, inserita come comma 8-bis nell’articolo 51 del Codice del Consumo, impone una barriera all’ingresso che protegge il cliente domestico dalla disattenzione o dal raggiro.
L’integrazione di strumenti come SPID e CIE, sebbene non citata esplicitamente come unico metodo di validazione dal decreto, diventa lo standard tecnologico per chiudere contratti a distanza in sicurezza. L’identità digitale, che in Italia conta ormai 96 milioni di identità rilasciate — di cui 55 milioni di CIE e 41 milioni di SPID, secondo i dati AgID di ottobre 2025 — funge da garante imprescindibile per autenticare la firma elettronica del consumatore. Un contratto sottoscritto digitalmente tramite queste credenziali garantisce, infatti, l’integrità del processo che le semplici registrazioni vocali, per anni al centro di ricorsi e denunce, non hanno mai saputo offrire.
C’è un dettaglio laterale, spesso trascurato nel dibattito pubblico, che merita attenzione: la norma non vieta in assoluto le telefonate commerciali, ma le circoscrive. Un fornitore può continuare a chiamare i propri clienti attuali, a condizione che questi abbiano espresso uno specifico consenso preventivo. La distinzione tra “nuovo cliente” e “cliente acquisito” crea una zona grigia dove la gestione del consenso pregresso rischia di generare un corto circuito interpretativo. Non è raro, infatti, che i consensi rilasciati anni addietro durante la stipula di contratti passati vengano oggi riutilizzati dalle compagnie per attività di cross-selling, un’area che rimane, di fatto, il terreno di scontro principale per i prossimi mesi.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) sta parallelamente lavorando all’introduzione di numerazioni brevi dedicate. L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di riconoscere immediatamente l’affidabilità di una chiamata in arrivo, distinguendo i call center autorizzati da quelli che operano in modo abusivo o fraudolento.
Resta da capire quanti utenti, una volta ricevuta la comunicazione di una proposta commerciale, saranno effettivamente disposti a completare la procedura di sottoscrizione tramite l’accesso ai portali con CIE o SPID.
